di Angelo Schillaci
È di pochi giorni fa la notizia che la Corte costituzionale – con la sentenza n. 33/2025 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di accesso all’adozione internazionale per le persone di stato civile libero (dunque non sposate né unite civilmente): l’estensione riguarda quindi unicamente l’adozione di minori stranieri in stato di abbandono e non anche di minori presenti in Italia (che continueranno a poter essere adottati solo da coppie coniugate, come previsto dall’articolo 6 della legge n. 184/1983). Secondo la Corte, il divieto viola l’articolo 2 della Costituzione – che riconosce i diritti inviolabili della persona – e l’articolo 117 comma 1, quest’ultimo alla luce dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo (relativo alla tutela della vita privata e familiare). Esso, quindi, comprime in modo irragionevole la libertà di autodeterminazione personale, in relazione alla scelta di avere una famiglia con figli. Inoltre, la sentenza non tutela soltanto il diritto dell’adulto ad adottare, ma anche il diritto dei minori in stato di abbandono ad avere una famiglia: significativo, da questo punto di vista, che una delle ragioni che hanno condotto la Corte a dichiarare l’incostituzionalità del divieto sia proprio la progressiva diminuzione del numero di domande di adozione internazionale (scese, afferma la Corte, “da quasi settemila domande nel 2007 a una stima di circa cinquecento domande per il 2024”). La sentenza non richiede un’attuazione da parte del legislatore e quindi, non appena essa sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, le persone di stato libero potranno formulare istanza di adozione internazionale e seguiranno lo stesso iter che ha riguardato finora le sole coppie eterosessuali coniugate (dichiarazione di idoneità ad adottare da parte del Tribunale per i minorenni e successivamente procedure di “abbinamento” tra l’adottante e il minore da parte delle competenti istituzioni dello Stato di origine del minore stesso).
Dal punto di vista giuridico, si tratta di una sentenza senza dubbio importante per dottrina e ricchezza di argomenti. La Corte si muove sul piano della tutela dei diritti, riconosce valore alla specifica aspirazione genitoriale del singolo e, quindi, alla capacità della famiglia monoparentale di offrire al minore un contesto affettivo idoneo a garantire il suo benessere, dal momento che “la persona singola è, in astratto, idonea ad assicurare un ambiente stabile e armonioso al minore”, anche “in contesti non privi di criticità o rispetto a minori che richiedono un particolare impegno”. Particolarmente innovativo il modo in cui la Corte mette “in comunicazione” l’articolo 2 della Costituzione e l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (attraverso l’articolo 117, comma 1), valorizzando molto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo: ciò dimostra che una chiave importante per approfondire la tutela dei diritti sta nell’apertura dell’interpretazione della nostra Costituzione alla cornice europea.
L’eliminazione del divieto di adottare per le persone “single” è una trasformazione importante del nostro sistema delle adozioni. Un passo avanti significativo, ancora una volta dovuto alla decisione di una Corte che, nell’inerzia del processo politico, dà risposta a una fondamentale istanza di riconoscimento e giustizia, per l’adulto e per i minori in attesa di adozione.
Lo fa, riconoscendo che non esiste un solo modello di famiglia. D’altra parte, prima ancora di questa sentenza, è l’esperienza stessa a dimostrarlo. Molti sono i modi in cui bambine e bambini nascono, crescono e vengono accolti in un ambiente familiare e non esistono scale gerarchiche o di valore: primaria è la considerazione dell’interesse del minore e del suo diritto a una famiglia.
Proprio l’importanza di questa sentenza rivela però, in controluce, la necessità e l’urgenza della strada che rimane da percorrere. Per un’aspirazione riconosciuta, infatti, altre continuano ad essere mortificate: non, però, per responsabilità della Corte (che si attiene, legittimamente, alla richiesta che le è stata fatta), ma per inerzia del processo politico.
Penso all’adozione nazionale, che rimane “riservata” alle sole coppie sposate, e all’esclusione delle coppie unite civilmente da ogni forma di adozione. Penso alla situazione paradossale della persona convivente, etero- o omosessuale, che ora potrà adottare come persona singola, mentre resta preclusa la possibilità di adozione alla coppia convivente in quanto tale. Con l’ulteriore aggiunta che – se la coppia convivente eterosessuale può sposarsi (e quindi accedere all’adozione, facendo valere gli anni di convivenza prematrimoniale) – la coppia omosessuale non ha mai questa possibilità, nemmeno unendosi civilmente. E ancora, penso alle centinaia di bambine e bambini con genitori dello stesso sesso, ancora costretti – da un legislatore muto – a districarsi tra cavilli e aule di tribunali per vedersi riconosciuto quel che la realtà mostra loro fin dai primi giorni di vita: hanno due mamme o due papà, e non si capisce perché il diritto e parte della politica debbano ostinarsi a non riconoscerlo.
Solo una forte assunzione di responsabilità da parte del legislatore potrebbe mettere finalmente ordine in questo quadro così frastagliato. Un ordine che, però, non può prescindere dal rispetto della Costituzione e dell’imperativo della pari dignità sociale di adulti, bambine e bambini, famiglie. Non so se questo sia il tempo per uno scatto di orgoglio della politica: le prime reazioni a questa sentenza, da destra, sono prevedibili e non lasciano ben sperare.
Quel che è certo è che, grazie anche a questa sentenza, diventa sempre più difficile sostenere con argomenti validi e costituzionalmente apprezzabili l’esclusione delle coppie omosessuali dall’accesso alla genitorialità. Il muro si fa sempre più sottile: la Corte dimostra ancora una volta che la vita non si ferma e il diritto – nell’inerzia della politica – alla fine trova la sua strada.